IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e,  in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021», e, in particolare, l'allegato A, numero 7; 
  Vista la direttiva (UE) 2020/1828  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative
a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che  abroga  la
direttiva 2009/22/CE; 
  Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante «Codice di
procedura civile»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  giugno  2003,  n.  168,  recante
«Istituzione  di  Sezioni  specializzate  in  materia  di  proprieta'
industriale ed intellettuale presso tribunali e  corti  d'appello,  a
norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della  legge  29  luglio
2003, n. 229»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,   recante
«Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,  in
materia  di   mediazione   finalizzata   alla   conciliazione   delle
controversie civili e commerciali»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, del Ministro  delle  imprese  e  del
made in Italy e del Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 
 
  1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,
dopo il titolo II e' inserito il seguente: 
 
                            «Titolo II.1 
     AZIONI RAPPRESENTATIVE A TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI 
                           DEI CONSUMATORI 
 
                            Art. 140-ter 
    Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione 
 
  1. Ai fini del presente titolo, si intende per: 
    a) consumatore: la persona fisica, di cui all'articolo  3,  comma
1, lettera a); 
    b) professionista: qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che,
indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto  pubblico  o
privato, agisce, anche tramite un altro soggetto  che  opera  in  suo
nome o per suo  conto,  per  fini  relativi  alla  propria  attivita'
commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; 
    c) interessi collettivi dei  consumatori:  gli  interessi  di  un
numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere  danneggiati
da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies; 
    d)  ente  legittimato:  gli   enti   disciplinati   dall'articolo
140-quater,  nonche'  gli  enti  iscritti  nell'elenco  elaborato   e
pubblicato  dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  5,
paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020; 
    e)  azione  rappresentativa:  un'azione  per  la   tutela   degli
interessi collettivi dei consumatori promossa, nelle materie  di  cui
all'allegato II-septies, da  un  ente  legittimato  in  quanto  parte
ricorrente per conto dei consumatori  e  finalizzata  a  ottenere  un
provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo; 
    f) azione rappresentativa  nazionale:  un'azione  rappresentativa
promossa, nelle materie di cui all'allegato  II-septies,  innanzi  al
giudice italiano da un'associazione dei consumatori  e  degli  utenti
inserita nell'elenco di cui  all'articolo  137  ovvero  da  organismi
pubblici indipendenti nazionali; 
    g)    azione    rappresentativa    transfrontaliera:    un'azione
rappresentativa  promossa,  nelle   materie   di   cui   all'allegato
II-septies,  innanzi  al  giudice  italiano  da  uno  o   piu'   enti
legittimati di altri Stati membri  ed  inseriti  nell'elenco  di  cui
all'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE)  2020/1828
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre  2020,  ovvero
un'azione rappresentativa intentata in un altro Stato  membro  da  un
ente  legittimato  ai  sensi   dell'articolo   140-quinquies,   anche
unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri; 
    h) provvedimento compensativo: una misura rivolta a rimediare  al
pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento  di
una somma di denaro, la riparazione, la  sostituzione,  la  riduzione
del prezzo, la risoluzione del contratto o  il  rimborso  del  prezzo
pagato,  secondo  quanto   previsto   dalle   disposizioni   di   cui
all'allegato II-septies; 
    i) provvedimento inibitorio: un provvedimento  con  il  quale  il
giudice ordina la cessazione  o  il  divieto  di  reiterazione  della
condotta omissiva o commissiva posta in essere  in  violazione  delle
disposizioni di cui all'allegato II-septies e ordina la pubblicazione
del provvedimento, integralmente  o  per  estratto,  su  uno  o  piu'
quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di
una rettifica. 
  2. Le disposizioni di cui al  presente  titolo  si  applicano  alle
azioni rappresentative promosse nei confronti di  professionisti  per
violazioni delle disposizioni di  cui  all'allegato  II-septies,  che
ledono o possono ledere interessi  collettivi  dei  consumatori.  Nel
caso previsto dal primo periodo, gli  enti  legittimati  non  possono
agire con l'azione di classe prevista dal titolo VIII-bis  del  libro
IV  del  codice  di  procedura  civile.  Restano   fermi   i   rimedi
contrattuali ed extracontrattuali  comunque  previsti  a  favore  dei
consumatori. 
  3. L'azione  rappresentativa  puo'  essere  promossa  anche  se  le
violazioni sono cessate. 
  4.  La  cessazione  delle  violazioni   intervenuta   prima   della
conclusione dell'azione rappresentativa non determina  la  cessazione
della materia del contendere. 
 
                           Art. 140-quater 
                       Legittimazione ad agire 
 
  1.  Le  associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti   inserite
nell'elenco  di  cui  all'articolo  137,   gli   organismi   pubblici
indipendenti  nazionali  di  cui  all'articolo  3,  numero  6),   del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati e  gli
enti designati in  un  altro  Stato  membro  e  iscritti  nell'elenco
elaborato  e  pubblicato   dalla   Commissione   europea   ai   sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828
del Parlamento europeo e del Consiglio del  25  novembre  2020,  sono
legittimati   a   proporre   le   azioni   rappresentative   previste
dall'articolo 140-ter, comma 2, primo  periodo,  innanzi  al  giudice
italiano. 
  2. Gli enti previsti dall'articolo 140-quinquies,  compresi  quelli
che rappresentano consumatori di  piu'  di  uno  Stato  membro,  sono
legittimati   a   proporre   le   azioni   rappresentative   previste
dall'articolo 140-ter, comma 2,  primo  periodo,  negli  altri  Stati
membri. 
 
                         Art. 140-quinquies 
 Enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere 
 
  1. Nell'elenco previsto dall'articolo 137 e' istituita una  sezione
speciale, nella quale sono iscritti gli enti e  le  associazioni  dei
consumatori  e   degli   utenti   legittimati   a   proporre   azioni
rappresentative transfrontaliere. 
  2. Possono essere iscritti nella sezione speciale di cui al comma 1
gli  enti  che  ne  fanno  richiesta  e  le   associazioni   iscritte
nell'elenco previsto dall'articolo 137 che lo richiedono, purche'  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) avvenuta costituzione,  per  atto  pubblico  o  per  scrittura
privata autenticata, e dimostrazione di attivita' pubblica  effettiva
a tutela degli interessi dei consumatori nei dodici  mesi  precedenti
la richiesta di iscrizione; 
    b) possesso di uno statuto che preveda come scopo la  tutela  dei
consumatori,  nelle  materie  di  cui  all'allegato   II-septies,   e
l'assenza di fine di lucro; 
    c)  non  essere  assoggettati  a  procedure  per  la  regolazione
dell'insolvenza; 
    d) previsione nello statuto di regole, anche riferite alle  cause
di incompatibilita' relative  ai  rappresentanti  legali,  idonee  ad
assicurare l'indipendenza dell'associazione e l'assenza di  influenza
da parte di persone diverse dai consumatori e in particolare da parte
di professionisti che hanno un interesse economico a intentare azioni
rappresentative, nonche' misure idonee  a  prevenire  e  a  risolvere
conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l'associazione, i
suoi finanziatori e gli interessi dei consumatori; 
    e) previsione della nomina di un organo di controllo, che  vigila
sul  rispetto  dei  principi  di  indipendenza  e  delle  misure   di
prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi e  al  quale  si
applica l'articolo 30, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, in quanto compatibile; 
    f) rendere pubblico sul proprio sito  internet  e  con  eventuali
altri mezzi  appropriati  lo  statuto  e  una  sintetica  descrizione
dell'attivita'  svolta,  redatta  in   un   linguaggio   semplice   e
comprensibile, comprensiva delle informazioni relative  alla  propria
costituzione,  all'oggetto  sociale,   all'attivita'   effettivamente
svolta a tutela degli interessi dei consumatori, all'iscrizione nella
sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, all'inesistenza
di procedure per la regolazione  dell'insolvenza  aperte  nei  propri
confronti, alla propria indipendenza, nonche' di  informazioni  sulle
proprie fonti di finanziamento. 
  3. Possono essere designati come enti legittimati a proporre azioni
rappresentative  transfrontaliere  anche   gli   organismi   pubblici
indipendenti  nazionali  di  cui  all'articolo  3,  numero  6),   del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati. 
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy  sono
stabilite le modalita' con le quali la sezione  speciale  di  cui  al
comma 1 e' resa pubblica, nonche' le procedure per  la  presentazione
della richiesta  di  iscrizione  e  della  documentazione  idonea  ad
attestare  il  possesso,  in  capo  agli  enti  e  alle  associazioni
richiedenti, dei requisiti di cui al comma 2. 
 
                           Art. 140-sexies 
         Comunicazione degli enti legittimati e monitoraggio 
 
  1. Entro il 26 dicembre 2023 il Ministero delle imprese e del  made
in Italy  comunica  alla  Commissione  europea  l'elenco  degli  enti
legittimati  ad  esperire  le  azioni  rappresentative  nazionali   e
transfrontaliere, comprensivo della denominazione e, ove applicabile,
dell'oggetto sociale. Il Ministero delle imprese e del made in  Italy
rende pubblico l'elenco tramite il proprio sito istituzionale, il cui
indirizzo  internet  e'  reso  noto  alla  Commissione  europea.   Il
Ministero delle imprese e del made in  Italy  comunica  le  modifiche
intervenute successivamente. 
  2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy  verifica  almeno
ogni cinque anni la permanenza, in capo agli enti di cui alla sezione
speciale prevista dall'articolo 140-quinquies, comma 1, dei requisiti
di  cui  all'articolo   140-quinquies,   comma   2,   disponendo   la
cancellazione dell'ente che non risulta in possesso di uno o piu'  di
tali requisiti. 
  3. Se uno Stato membro o la Commissione europea solleva riserve  in
ordine   al   possesso   dei   requisiti    previsti    dall'articolo
140-quinquies,  commi  1  e  2,  da  parte  di  un  ente  legittimato
all'esperimento  di  azioni  rappresentative   transfrontaliere,   il
Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  ne  verifica   la
sussistenza. Il Ministero delle imprese e del made in  Italy  dispone
la cancellazione dalla sezione speciale dell'articolo  137  dell'ente
che non risulta in possesso di uno  o  piu'  di  tali  requisiti.  Il
procedimento e' disciplinato dal decreto del Ministero delle  imprese
e del made in Italy previsto dall'articolo 140-quinquies, comma 4. 
  4. Il Ministero delle imprese e del made in  Italy  e'  individuato
quale punto di contatto con la Commissione europea ai fini di cui  al
comma 3. 
 
                          Art. 140-septies 
                       Azioni rappresentative 
 
  1. Le azioni rappresentative previste dal presente  titolo  possono
essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di  mandato  da
parte dei consumatori  interessati,  al  fine  di  richiedere,  anche
cumulativamente,  l'adozione  dei  provvedimenti  inibitori  previsti
dall'articolo  140-octies  oppure  dei   provvedimenti   compensativi
previsti  dall'articolo  140-novies,  in  caso  di  violazione  delle
disposizioni di cui all'allegato II-septies. 
  2. Restano ferme le norme  in  materia  di  diritto  internazionale
privato,  in  particolare  relative  alla  giurisdizione  nonche'  al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia  civile  e
commerciale e alla legge applicabile alle  obbligazioni  contrattuali
ed extra-contrattuali. 
  3.  Se  la  violazione  delle  disposizioni  di  cui   all'allegato
II-septies lede o puo' ledere consumatori di  diversi  Stati  membri,
l'azione rappresentativa puo' essere proposta congiuntamente da  piu'
enti  legittimati  di  diversi  Stati  membri,  iscritti  nell'elenco
elaborato  e  pubblicato   dalla   Commissione   europea   ai   sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020. 
  4. La domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti  alla
sezione specializzata in materia di impresa competente per  il  luogo
ove ha sede la parte resistente. Se e' convenuta una persona  fisica,
e' competente il giudice del luogo in cui la stessa ha la residenza o
il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo  in  cui
ha la dimora. Se anche la dimora e'  sconosciuta,  e'  competente  il
giudice del luogo in cui ha sede l'ente ricorrente. 
  5. Nel ricorso l'ente legittimato indica gli elementi  necessari  a
determinare  il  gruppo  dei  consumatori   interessati   dall'azione
rappresentativa, la sussistenza  della  giurisdizione  e  il  diritto
applicabile, nonche' i finanziamenti dell'azione promossa, ricevuti o
promessi da parte di terzi. 
  6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e'
pubblicato ai sensi dell'articolo 840-ter, secondo comma, del  codice
di procedura civile. 
  7. Il procedimento e' regolato dal  rito  semplificato  di  cui  al
libro secondo, titolo I, capo III-quater,  del  codice  di  procedura
civile,  in  quanto  compatibile.  Non  si  applica  il  primo  comma
dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile.  In  ogni
caso, resta fermo il diritto  all'azione  individuale,  salvo  quanto
previsto  all'articolo  840-undecies,  nono  comma,  del  codice   di
procedura civile. Non e' ammesso  l'intervento  dei  terzi  ai  sensi
dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Entro il termine di
trenta giorni dalla prima udienza, il tribunale decide con  ordinanza
sull'ammissibilita' della domanda, ma  puo'  sospendere  il  giudizio
quando  sui  fatti  rilevanti  ai  fini  del  decidere  e'  in  corso
un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio
davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni  del
decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3. 
  8. La domanda e' inammissibile: 
    a) quando e' manifestamente infondata; 
    b) se e' priva degli elementi necessari ad individuare il  gruppo
dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa; 
    c)  se  il  tribunale  non  ravvisa  l'omogeneita'  dei   diritti
individuali  per  cui  e'  richiesta  l'adozione  dei   provvedimenti
compensativi previsti dall'articolo 140-novies; 
    d) se, anche a seguito di contestazione  del  convenuto,  risulta
che l'ente  ricorrente  e'  privo  dei  requisiti  necessari  per  la
legittimazione all'azione; 
    e) quando l'azione e' promossa  in  conflitto  di  interessi,  in
particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione  e'
concorrente del convenuto o dipende da quest'ultimo. In  questo  caso
il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna  all'ente
ricorrente  un  termine  entro  cui   rifiutare   o   modificare   il
finanziamento; 
    f) se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto  la
domanda non giustifica l'esercizio dell'azione. 
  9. L'ordinanza che decide sull'ammissibilita' e' pubblicata, a cura
della  cancelleria,  nell'area  pubblica  del  portale  dei   servizi
telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, del codice  di
procedura civile, entro quindici giorni dalla pronuncia. 
  10. Quando l'inammissibilita' e' dichiarata a norma  del  comma  8,
lettera a), il ricorrente puo'  riproporre  l'azione  rappresentativa
quando si siano verificati  mutamenti  delle  circostanze  o  vengano
dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. 
  11. Si applica l'articolo 840-ter,  settimo  e  ottavo  comma,  del
codice di procedura civile. 
 
                           Art. 140-octies 
                       Provvedimenti inibitori 
 
  1. Gli enti legittimati possono proporre azioni  rappresentative  a
tutela  degli  interessi  collettivi  dei  consumatori  per  ottenere
l'adozione di provvedimenti inibitori. 
  2. Il ricorso e' notificato al pubblico ministero. 
  3. Si applicano i commi dal quarto al quattordicesimo dell'articolo
840-quinquies del codice di procedura civile. 
  4. L'ente legittimato non e' onerato di provare la colpa o il  dolo
del professionista, ne' le perdite o i  danni  effettivi  subiti  dai
singoli consumatori interessati. 
  5. Quando ricorrono giusti motivi di urgenza, gli enti  legittimati
di cui al comma 1 possono chiedere in corso di causa un provvedimento
provvisorio teso a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a
inibire la reiterazione di una condotta  che  appaia  costituire  una
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 140-ter,  comma  2.
Si applicano gli articoli 669-quater, primo, secondo e quarto  comma,
669-sexies, 669-octies, ottavo e nono comma, 669-decies, primo comma,
669-duodecies e 669-terdecies del codice di procedura civile. 
  6. Il provvedimento provvisorio perde efficacia se  la  domanda  di
provvedimento  inibitorio  e'  dichiarata  inammissibile,  anche   se
avverso l'ordinanza e' stato proposto reclamo, ovvero  rigettata  nel
merito con sentenza anche non passata in giudicato. 
  7.  Si  applicano  il  settimo  e  l'ottavo   comma   dell'articolo
840-sexiesdecies del codice di procedura civile. 
  8. In ogni caso l'azione di cui al presente  articolo  puo'  essere
proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni  dalla  data  in
cui gli enti legittimati abbiano richiesto al professionista, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a  mezzo  posta
elettronica certificata o  altro  servizio  elettronico  di  recapito
certificato qualificato, la cessazione del comportamento lesivo degli
interessi dei consumatori e degli utenti. 
 
                           Art. 140-novies 
                     Provvedimenti compensativi 
 
  1. Gli enti legittimati possono proporre azioni  rappresentative  a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori danneggiati da  una
violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, al fine
di ottenere l'adozione di provvedimenti compensativi. 
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo  140-septies,  si  applicano
gli   articoli   da   840-quater   a   840-terdecies   e   l'articolo
840-quinquiesdecies  del  codice  di  procedura  civile,  in   quanto
compatibili. Il giudice determina un contributo di modesta entita' ai
sensi dell'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h),  del  codice
di procedura civile. E' esclusa l'applicazione del  terzo  comma  del
medesimo articolo 840-sexies. 
  3. In caso di soccombenza, il consumatore e' condannato al rimborso
delle spese a favore del resistente nel solo  caso  di  mala  fede  o
colpa grave. 
 
                           Art. 140-decies 
            Accordi di natura transattiva e conciliativa 
 
  1. Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il
professionista possono depositare  congiuntamente  al  tribunale  una
proposta transattiva o conciliativa concernente la  domanda  proposta
ai sensi dell'articolo 140-novies. 
  2. Entro il medesimo termine  di  cui  al  comma  1  il  tribunale,
sentiti l'ente legittimato e  il  professionista,  puo'  invitarli  a
raggiungere una transazione concernente la domanda proposta ai  sensi
dell'articolo 140-novies entro un termine ragionevole. 
  3. Il tribunale verifica che la proposta transattiva o conciliativa
non  contrasti  con  norme  imperative  e  non  contenga  clausole  o
obbligazioni  non  eseguibili  tenuto  conto  dei  diritti  e   degli
interessi di  tutte  le  parti  e,  in  particolare,  di  quelli  dei
consumatori interessati. 
  4. Si applica l'articolo 185, terzo comma, del codice di  procedura
civile. 
  5. Si applica, altresi', l'articolo 840-quaterdecies del Codice  di
procedura civile in quanto compatibile. 
 
                          Art. 140-undecies 
              Informazioni sulle azioni rappresentative 
 
  1. Gli  enti  legittimati  a  esperire  le  azioni  rappresentative
indicano sul proprio sito web le  azioni  rappresentative  che  hanno
deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e  i
relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni  al
Ministero delle imprese e del made  in  Italy  che  le  pubblica  sul
proprio sito istituzionale. 
 
                         Art. 140-duodecies 
    Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza 
 
  1. La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai  sensi
dell'articolo 140-novies e' interrotta, ai sensi degli articoli  2943
e 2945 del codice civile, dal deposito del ricorso  introduttivo  dei
procedimenti previsti dagli articoli 140-octies e 140-novies,  sempre
che il ricorso  stesso  sia  notificato  al  resistente  nel  termine
assegnato dal giudice. Dalla data del deposito dell'atto introduttivo
sono  altresi'  impedite  le  decadenze   previste   a   carico   dei
consumatori. 
 
                         Art. 140-terdecies 
                   Misure di coercizione indiretta 
 
  1.  Con  il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio   di   cui
all'articolo 140-octies, nonche' con il  provvedimento  previsto  dal
comma 5 del medesimo articolo 140-octies, il giudice fissa un termine
per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda  della
parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il
pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni
inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla  gravita'  del
fatto tenuto conto della gravita' e della  durata  della  violazione.
Tali  somme  sono  versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del  50  per
cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli  uffici
e degli altri servizi istituzionali e per la restante  quota  del  50
per cento al Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy  per  il
miglioramento delle  attivita'  di  tenuta  della  sezione  istituita
dall'articolo 140-quinquies. 
 
                        Art. 140-quaterdecies 
                       Spese del procedimento 
 
  1.  Il  contributo  unificato  e'  dovuto  nella  misura   di   cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, ridotta alla meta'. Non si applica l'articolo
13, comma 1-ter, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002.». 
  2. Dopo l'allegato II-sexies al citato decreto legislativo  n.  206
del 2005 e' aggiunto l'Allegato II-septies, di cui all'allegato A  al
presente decreto. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n.
          86, cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 25 novembre  2020  relativa  alle  azioni
          rappresentative a tutela  degli  interessi  collettivi  dei
          consumatori  e  che  abroga  la  direttiva  2009/22/CE   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2020 n. L 409. 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. 
                Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria
          delle cose che servirono o furono  destinate  a  commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il testo dell'allegato A, n. 7, della legge 4  agosto
          2022, n. 127 (Delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di  altri  atti  normativi
          dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2021),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2022,  n.199,
          cosi' recita: 
                «7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa  alle  azioni
          rappresentative a tutela  degli  interessi  collettivi  dei
          consumatori e che abroga  la  direttiva  2009/22/CE  (Testo
          rilevante ai fini del SEE);». 
              - Il regio decreto 28 ottobre 1940,  n.  1443  reca  il
          Codice di procedura civile. 
              - Il  decreto  legislativo  27  giugno  2003,  n.   168
          (Istituzione  di  Sezioni  specializzate  in   materia   di
          proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali  e
          corti d'appello, a norma dell'articolo 16  della  legge  12
          dicembre  2002,  n.  273)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 luglio 2003, n.159. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
          luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 ottobre 2005, n. 235, S.O. n. 162. 
              - Il  decreto  legislativo  4   marzo   2010,   n.   28
          (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
          69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
          delle controversie  civili  e  commerciali)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 05 marzo 2010, n. 53. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 6  settembre
          2005, n. 206 si veda nelle note alle premesse. 
              - La parte V del citato decreto legislativo 6 settembre
          2005, n. 206 reca: «Associazioni dei consumatori e  accesso
          alla giustizia». 
              - Il titolo II,  della  parte  V,  del  citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206  reca:  «Accesso  alla
          giustizia». 
              Per completezza di informazione  si  riporta  il  testo
          dell'articolo  137  del  citato   decreto   legislativo   6
          settembre 2005, n. 206: 
              «Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori  e
          degli utenti rappresentative  a  livello  nazionale). -  1.
          Presso il Ministero dello sviluppo economico  e'  istituito
          l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli  utenti
          rappresentative a livello nazionale. 
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da  comprovare  con  la  presentazione  di   documentazione
          conforme alle prescrizioni e alle procedure  stabilite  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
          requisiti: 
                a) avvenuta costituzione, per  atto  pubblico  o  per
          scrittura  privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni   e
          possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a  base
          democratica e preveda come scopo esclusivo  la  tutela  dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 
                b) tenuta di un  elenco  degli  iscritti,  aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 
                c) numero di iscritti  non  inferiore  allo  0,5  per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di ciascuna  di  esse,  da  certificare  con  dichiarazione
          sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa   dal   legale
          rappresentante dell'associazione con le  modalita'  di  cui
          agli  articoli  46  e  seguenti  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
                d) elaborazione di un bilancio annuale delle  entrate
          e delle uscite con indicazione delle  quote  versate  dagli
          associati e tenuta dei libri contabili, conformemente  alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute; 
                e) svolgimento di un'attivita' continuativa  nei  tre
          anni precedenti; 
                f) non avere  i  suoi  rappresentanti  legali  subito
          alcuna  condanna,  passata  in  giudicato,   in   relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori  o  di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui
          opera l'associazione. 
              3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti  e'
          preclusa  ogni  attivita'  di  promozione   o   pubblicita'
          commerciale avente per oggetto beni o servizi  prodotti  da
          terzi ed ogni  connessione  di  interessi  con  imprese  di
          produzione o di distribuzione. 
              4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 
              5. All'elenco  di  cui  al  presente  articolo  possono
          iscriversi anche le associazioni dei  consumatori  e  degli
          utenti operanti esclusivamente nei territori ove  risiedono
          minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere  a),  b),
          d), e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti  non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa  dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
          2000. 
              6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica  alla
          Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
          anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2,  nonche'
          i   relativi   aggiornamenti   al   fine    dell'iscrizione
          nell'elenco  degli  enti  legittimati  a  proporre   azioni
          inibitorie  a  tutela  degli   interessi   collettivi   dei
          consumatori  istituito   presso   la   stessa   Commissione
          europea.». 
              - Il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio  sulla  cooperazione  tra  le   autorita'
          nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa  che
          tutela i consumatori e che abroga il  regolamento  (CE)  n.
          2006/2004, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27  dicembre  2017,
          n. L 345. 
              Per completezza di informazione si riporta il testo dei
          commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 30 del  decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117 (Codice  del  Terzo  settore,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno
          2016, n. 106), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto
          2017, n.179, S.O. n. 43: 
              «5. Ai componenti dell'organo di controllo  si  applica
          l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo
          di controllo devono  essere  scelti  tra  le  categorie  di
          soggetti di  cui  all'articolo  2397,  comma  secondo,  del
          codice civile. Nel caso di organo di controllo  collegiale,
          i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno  uno
          dei componenti. 
              6. L'organo di controllo vigila  sull'osservanza  della
          legge e dello  statuto  e  sul  rispetto  dei  principi  di
          corretta  amministrazione,  anche  con   riferimento   alle
          disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
          qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza  dell'assetto
          organizzativo,  amministrativo  e  contabile  e   sul   suo
          concreto funzionamento. Esso puo'  esercitare  inoltre,  al
          superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1,  la
          revisione  legale  dei  conti.  In  tal  caso  l'organo  di
          controllo  e'  costituito  da  revisori   legali   iscritti
          nell'apposito registro. 
              7. L'organo di controllo esercita  inoltre  compiti  di
          monitoraggio  dell'osservanza  delle   finalita'   civiche,
          solidaristiche e di  utilita'  sociale,  avuto  particolare
          riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6,  7  e
          8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto  in
          conformita' alle linee guida di  cui  all'articolo  14.  Il
          bilancio sociale da'  atto  degli  esiti  del  monitoraggio
          svolto dall'organo di controllo. 
              8. I componenti dell'organo  di  controllo  possono  in
          qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti
          di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere
          agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
          sociali o su determinati affari.».